Guida per una corretta compilazione e presentazione della domanda di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato in Materia Civile
Aspetti formali
La domanda deve essere compilata in ogni suo spazio e quindi:
- devono essere indicati i nomi di tutti i componenti (con i relativi codici fiscali) della famiglia anagrafica (PRIMA PAGINA); è necessario allegare alla domanda autocertificazione dello stato di famiglia;
- devono essere indicati i dati di cui al QUADRO A se la causa è gia iniziata, ovvero i dati di cui al QUADRO B (tipo di controversia e documenti relativi) se la causa non è iniziata (SECONDA PAGINA);
- deve essere indicato il nome del difensore scelto tra quelli presenti nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato (a disposizione presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine) (QUARTA PAGINA)
- deve essere datata e sottoscritta (N.B. due volte, anche ai sensi della legge sulla privatezza) (QUARTA PAGINA).
La domanda può essere inviata anche per posta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Lo sportello per la presentazione delle domande è aperto il lunedi mattina dalle ore 9,30 alle ore 11,30 nella sede di Via Borfuro, 11/A.
Lo sportello per la presentazione delle domande del lunedì mattina è ATTUALMENTE SOSPESO stante l'emergenza sanitaria. Si invita a trasmettere le istanze telematicamente a mezzo PEC o tramite il difensore (il quale potrà inviare l'istanza a mezzo PEC o attraverso il portale Sfera).
Allegati all'istanza
- copia carta d’identità in corso di validità e copia del codice fiscale di tutti i componenti dello Stato di famiglia;
- il cittadino straniero non comunitario deve obbligatoriamente presentare il permesso di soggiorno in corso di validità al momento del verificarsi del fatto che ha dato origine la controversia;
- separazione: certificato di matrimonio o documentazione dalla quale risulti il coniugio;
- divorzio: verbale di separazione omologato;
- potestà genitoriale e controversie riguardanti i figli naturali: certificato di nascita attestante paternità e maternità.
N.B. LA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE NON EFFETTUERA’ FOTOCOPIE DI ALCUN DOCUMENTO.
LE DOMANDE RECAPITATE PERSONALMENTE VERRANNO RICEVUTE DAI CONSIGLIERI DELL’ORDINE PREPOSTI PRESSO IL CONSIGLIO DELL’ORDINE TUTTI I LUNEDI' DALLE ORE 09,30 ALLE ORE 11,30.
N.B. IN ASSENZA DEI REQUISITI FORMALI CHE PRECEDONO LA DOMANDA NON POTRA’ ESSERE RICEVUTA.
Aspetti sostanziali
- Il richiedente per accedere al patrocinio a spese dello Stato deve avere un reddito inferiore, attualmente, a € 11.493,82 con riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi presentata;
- Al raggiungimento della somma di € 11.493,82 concorrono i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare (anche di fatto) risultante dallo stato di famiglia (pertanto, nel caso in cui il richiedente avesse un reddito di € 5.000,00 ed il figlio convivente di € 10.000,00, non potrebbe essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato). N.B. Il cumulo del reddito non opera se la persona risultante dallo stato di famiglia è il soggetto che ha proposto l’azione o contro il quale si deve agire (per esempio nel caso di SEPARAZIONE GIUDIZIALE);
- Il richiedente dovrà allegare il CUD o il MODELLO UNICO attestante il reddito (o idonei documenti che dimostrino la non produzione di reddito) e comunque DOVRA’ indicare il reddito nel QUADRO C (SECONDA PAGINA) e allegare autocertificazione, dichiarazione la cui falsita’ prevede la revoca dell’ammissione al patrocinio e SANZIONI PENALI.
Compito del Consiglio dell’Ordine nel ricevere la domanda è quello di valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della domanda stessa.